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Norme e Decreti Legislativi

Acqua sanitaria: Norme e Decreti

 

Trattamento acqua da bere

Trattamento acqua piscina

Trattamento acqua centri benessere

Trattamento acqua per irrigare

Trattamento acqua per casa

 

Decreto  Legislativo  n.31  del  2  febbraio  2011  “Attuazione  della  direttiva  98/83/CE  relativa  alla  qualità  delle  acque destinate al consumo umano”

D.L. n. 31 del 02/02/2001 – requisiti dell’acqua destinata al consumo umano imposti dal Ministero della Salute e dalla Comunità Europea.

Decreto legislativo di attuazione della Direttiva comunitaria 98/83/CE che si occupa dei requisiti chimici e microbiologici dell’acqua destinata al consumo umano. Entrato in vigore il 25 dicembre del 2003 sostituisce, in Italia, il DPR 236/88.Definisce le acque destinate al consumo umano come le acque trattate o non trattate utilizzate ad uso potabile, per la preparazione dei cibi e delle bevande e per altri usi domestici, indipendentemente dall’origine e dal sistema di fornitura (rete di distribuzione, cisterne, bottiglie o contenitori). Sono ugualmente considerate acque destinate al consumo umano quelle utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano. Definisce il punto di consegna (normalmente il contatore) come delimitazione tra la rete di distribuzione esterna e quella interna. Le acque si definiscono conformi al presente Decreto quando vengono rispettati i requisiti minimi dei parametri previsti nell’Allegato I. I valori dei parametri devono essere rispettati nei seguenti punti: -per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto in cui fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano; -per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna; -per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori (modificato dal DL 27/02); -per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell’impresa.All’Articolo 9 del presente Decreto viene indicato che nessuna sostanza o materiale utilizzato per la realizzazione di nuovi impianti di preparazione o distribuzione di acqua destinata al consumo umano, così come per l’adeguamento di quelli esistenti, deve rilasciare i propri costituenti od impurezze ad essi legate in quantità superiore ai limiti previsti.

Decreto Legislativo n.27 del 2 febbraio 2002 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”

D.L. n. 27 del 02/02/2002 – modifiche e aggiornamenti ad integrazione del D.L. 31 del 02/02/2001.

Decreto che modifica il precedente DL 31/01 e ne corregge il testo in alcuni punti. In particolare vengono modificati alcuni dei punti di rispetto dei parametri: - per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano; - per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori e nelle confezioni in fase di commercializzazione o comunque di messa a disposizione per il consumo.Inoltre viene estesa la figura del Gestore del servizio idrico integrato comprendendo anche “chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili”.Vengono inoltre modificate alcune delle indicazioni contenute nell’Allegato I, relativamente ai parametri degli ioni nitrito e nitrato, al parametro del disinfettante residuo ed al parametro del pH.

Decreto del Ministero della Salute n.443 del 21 dicembre 1990 “Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili”

Decreto del Ministero della Salute n.443 del 21/12/1990 – requisiti e caratteristiche delle apparecchiature per il trattamento e la depurazione dell’acqua destinata al consumo umano.

Decreto che stabilisce i requisiti delle diverse apparecchiature per il trattamento domestico delle acque destinate al consumo umano. Il decreto non si applica alle apparecchiature destinate al trattamento di acque potabili destinate ad uso tecnologico. In questo caso deve essere previsto un dispositivo in grado di assicurare il non ritorno dell’acqua trattata nella rete potabile. Sono ammesse solo le apparecchiature che consentono di rispettare i limiti dei parametri previsti nell’Allegato I del DPR 236/88, che siano installate in locali igienicamente idonei e costruite con materiali in grado di rispondere alla normativa vigente sulle sostanze a contatto con acqua potabile. Le apparecchiature devono essere installate prevedendo punti di prelievo a monte ed a valle, un sistema di by-pass, un sistema in grado di assicurare il non ritorno dell’acqua ed un contatore a monte del sistema. Infine devono essere installate da personale qualificato, secondo le regole dell’arte, e collaudate. L’impianto deve essere notificato all’unità sanitaria locale di competenza. In particolare devono essere rispettate le seguenti condizioni: Addolcitori a scambio ionico: - devono essere dotati di dispositivo di rigenerazione automatica, che deve avvenire almeno ogni quattro giorni; - devono essere dotati di un sistema automatico di disinfezione durante la rigenerazione oppure di un sistema di post-disinfezione continua; - devono essere dotati di sistemi di miscelazione dell’acqua trattata con quella greggia al fine di mantenere la durezza entro i limiti previsti nel DPR 236/88; - le resine utilizzate devono rispondere ai requisiti richiesti per l’uso in campo alimentare.Dosatori di reagenti chimici: - il dosaggio deve risultare proporzionale alla portata da trattare in qualsiasi condizione di utilizzo; - i reagenti utilizzati devono avere purezza adeguata all’utilizzo in campo alimentare o per il trattamento delle acque potabili; - le confezioni dei prodotti utilizzati devono riportare la composizione quali - quantitativa e il campo d’impiego;Apparecchi ad osmosi inversa: - il funzionamento deve essere completamente automatizzato; - deve essere presente un dispositivo di non ritorno anche sullo scarico dell’apparecchiatura; - le membrane e gli altri componenti dell’impianto a contatto con l’acqua devono rispondere alle prescrizioni previste per i materiali a contatto con alimenti e bevande; - se è previsto un serbatoio di raccolta a valle del trattamento, l’apparecchiatura deve essere dotata di un sistema di disinfezione in continuo preferibilmente basato su cloro o suoi derivati oppure mediante trattamento a lampade UV; - nel pretrattamento dei sistemi ad osmosi inversa sono ammessi filtri a carbone attivo e microfiltri; - eventuali prodotti chimici utilizzati nel pretrattamento devono rispondere alle prescrizioni di purezza previste per l’uso in campo alimentare o nel trattamento delle acque potabili. Filtri meccanici: - sono ammessi solo filtri meccanici con rete sintetica o metallica in grado di trattenere particelle sospese di dimensioni non inferiori ai 50 micron. I filtri devono essere facilmente lavabili, automaticamente o manualmente. Sistemi fisici: -  si  stabiliscono  dei  limiti,  verso  l’esterno,  ai  campi  elettromagnetici  non  ionizzanti  che,  eventualmente,  queste  apparecchiature possono generare. Viene inoltre indicato che la rispondenza a tali limiti non è garanzia dell’efficacia di funzionamento. Filtri a struttura composita:- si prevede una approvazione da parte del Ministero della Sanità per i sistemi di questo tipo che risultino conformi al protocollo di sperimentazione allegato al Decreto. Inoltre viene specificato che i filtri a carboni attivi non possono essere utilizzati, da soli, per il trattamento domestico delle acque potabili. Essi potranno essere utilizzati se integrati con altri materiali o dispositivi, andando a ricadere sotto la dicitura di Filtri a struttura composita.

Decreto del Ministero della Salute n.174 del 06/04/2004 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere  utilizzati  negli  impianti  fissi  di  captazione,  trattamento,  adduzione  e  distribuzione  delle  acque  destinate  al consumo umano”

Decreto del Ministero della Salute n.174 del 06/04/2004 – requisiti qualitativi dei materiali in contatto con l’acqua destinata al consumo umano.

Decreto che stabilisce i requisiti dei materiali che possono venire a contatto con acqua destinata al consumo umano utilizzati negli impianti fissi, al fine di evitare l’alterazione dell’acqua stessa, sia conferendole un carattere nocivo, sia modificandone sfavorevolmente le caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche e microbiologiche. Il Decreto si applica alla realizzazione di impianti nuovi e alle operazioni di sostituzione per manutenzione di impianti esistenti. Vengono definite le caratteristiche di molti materiali metallici, plastici ed altri e vengono date le disposizioni per l’inserimento di nuovi materiali nelle liste di accettazione. Questo Decreto si collega al punto 2 dell’articolo 9 del DL 31/01, il quale indica la necessità di emanazione di un documento che indichi le caratteristiche dei materiali a contatto con acqua destinata al consumo umano al fine di evitare la contaminazione dell’acqua stessa.

Norma UNI-CTI 8065 del giugno 1989 “Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile”

Norma UNI-CTI 8065 del giugno 1989 – Norma che stabilisce le caratteristiche dell’acqua destinata ad alimentare gli impianti di produzione dell’acqua calda sanitaria

Norma tecnica che definisce le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle acque impiegate negli impianti termici ad uso civile, descrive gli impianti di trattamento dell’acqua ed illustra le modalità di controllo e le relative frequenze. La presente norma interessa, in questo ambito, la produzione di acqua calda sanitaria che, a partire dall’entrata in vigore del DL 31/01, è considerata acqua destinata al consumo umano indipendentemente dal valore di temperatura. Scopo della norma è quello di fissare i limiti per l’acqua al fine di ottimizzare i rendimenti e la sicurezza degli impianti, preservarli nel  tempo,  assicurare  regolarità  di  funzionamento  anche  alle  apparecchiature  ausiliarie  e  minimizzare  i  consumi  energetici.  Viene considerato che l’acqua destinata all’alimentazione degli impianti termici ad uso civile abbia, prima del trattamento, caratteristiche analoghe  a  quelle  di  un’acqua  potabile  e  che  nessuno  dei  trattamenti  previsti  possa,  per  la  produzione  di  acqua  calda  sanitaria, impedirne l’eventuale uso alimentare. In particolare, per gli impianti di produzione acqua calda sanitaria, viene prevista l’installazione di un filtro di sicurezza a protezione dell’impianto e, a valle, si può installare un sistema di addolcimento e/o di dosaggio automatico proporzionale di condizionanti chimici (anticorrosivi e/o stabilizzanti della durezza di tipo alimentare). Gli impianti di trattamento e i punti di iniezione dovranno essere a monte del produttore di acqua calda sanitaria. Le tipologie di trattamento previste sono le seguenti: - fino a 25°fr di durezza temporanea dell’acqua si possono impiegare sia l’addolcimento che il condizionamento chimico; - oltre i 25°fr di durezza temporanea è obbligatorio l’addolcimento; - ove necessario, l’addolcimento sarà integrato dal condizionamento chimico.

Norma UNI 9182 aprile 1987 “Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e calda”

Norma UNI 9182 aprile 1987 – norma che definisce le caratteristiche costruttive dei circuiti idraulici d’acqua fredda e calda destinata al consumo umano negli edifici civili nonché la procedura di sanificazione degli impianti prima della messa in esercizio.

Norma tecnica che indica i requisiti delle reti di distribuzione d’acqua calda e fredda negli impianti civili. Per quanto riguarda l’acqua potabile, che in un edificio con presenza continuativa di persone deve sempre essere disponibile, la norma fornisce indicazioni per le reti di distribuzione dell’acqua fredda al fine di garantire l’osservanza delle norme d’igiene ed assicurarne il corretto funzionamento nel tempo. Per quanto riguarda la distribuzioni d’acqua calda, valendo oggi il DL 31/01 che non pone un limite di temperatura alla potabilità dell’acqua, valgono le stesse indicazioni previste per l’acqua fredda. I trattamenti dell’acqua sono previsti al fine di soddisfare i seguenti obiettivi: - igienicità; - eliminazione di depositi ed incrostazioni; - protezione contro le corrosioni. Igienicità L’acqua va trattata in tutti i casi nei quali vi sia il pericolo della presenza di sostanze inquinanti che le tolgono le caratteristiche di potabilità. Eliminazione di depositi ed incrostazioni L’acqua va trattata in tutti i casi nei quali la presenza di sostanze incrostanti, di ferro, di manganese od altro può determinare, a freddo o a caldo, l’otturazione progressiva delle tubazioni, il blocco degli organi d’intercettazione, l’impedimento dello scambio termico od altri fenomeni ancora. Protezione contro le corrosioni L’acqua va trattata in tutti i casi nei quali le sue caratteristiche siano tali da determinare, in relazione anche alla tipologia dell’impianto ed alla temperatura di esercizio, fenomeni di corrosione nei componenti della distribuzione. Tutti  i  sistemi  di  trattamento,  qualunque  tipo  di  sostanze  utilizzino,  solide,  liquide  o  gassose,  devono  essere  tali  da  mantenere  le caratteristiche dell’acqua potabile, devono avere il più alto grado di affidabilità e non devono essere in contrasto con quanto stabilito dalle Autorità competenti. Inoltre viene indicato che ogni distribuzione d’acqua potabile, prima di essere utilizzata, deve essere sottoposta ad un trattamento di pulizia e disinfezione da effettuarsi nei seguenti modi:- prelavaggio del sistema per l’eliminazione della sporcizia e dei materiali estranei prima che siano posti in opera i rubinetti di erogazione; -  lavaggio  prolungato  ad  impianto  ultimato,  con  rubinetterie  ed  apparecchi  sanitari  installati,  in  preparazione  all’operazione  di disinfezione;- disinfezione mediante l’immissione nella rete di cloro gassoso o miscela di acqua e cloro gassoso o soluzione di ipoclorito di calcio; -  risciacquo  finale  con  acqua  potabile  sino  a  quando  il  fluid o scaricat o no n assum e l e caratteristich e chimich e  e batteriologice dell’acqua di alimentazione. Il processo di disinfezione va ripetuto tutte le volte che la distribuzione venga modificata o estesa.

D.P.R. n.59 del 02/04/2009 Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dall’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, di cui alla lettera c), numeri 2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 KW all’articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, è prescritto:a) In assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di alimentazione all’impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25°F:1 - Un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a100 KW;2 - Un trattamento di addolcimento acqua per impianti di potenza nominale del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 KW.b) Nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 1) e 2) valgono in presenza di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.

Riscaldamento: Norme e Decreti

 

Legge  n.10  del  9  gennaio  1991  “Norme  per  l’attuazione  del  Piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso  razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”

Legge 10 del 09/01/1991 definisce i provvedimenti da adottare per ridurre al minimo il consumo energetico

Legge che delinea i principi generali per il miglioramento dei processi di trasformazione dell’energia, di riduzione dei consumi e di compatibilità ambientale a parità di servizio reso e di qualità della vita. La legge si applica ai consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso.

Decreto del Presidente della Repubblica n.412 del 26 agosto 1993 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10"

Decreto 412 del 26/08/1993 definisce nei particolari l’applicazione della legge 10 del 09/01/1991

Regolamento attuativo della Legge 10/91 che riporta i requisiti degli impianti tecnologici destinati alla climatizzazione degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendenti i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo.Per gli impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva superiore o uguale a 350 kW, viene prescritta l’applicazione della norma tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento dell’acqua.

Norma UNI-CTI 8065 del giugno 1989 “Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile”

Norma  UNI-CTI  8065  del  giugno  1989  –  Norma  che  stabilisce  le  caratteristiche  dell’acqua  destinata  ad  alimentare  gli  impianti  di riscaldamento ad acqua calda ed i trattamenti/condizionamenti necessari

Per gli impianti di riscaldamento, la Norma UNI - CTI 8065 prevede l’adozione dei seguenti trattamenti: - in tutti gli impianti è necessario prevedere un condizionamento chimico; - per gli impianti di potenza maggiore di 350 kW (300.000 kcal/h) è necessario installare un filtro di sicurezza (consigliabile comunque) e, se l’acqua ha una durezza totale maggiore di 15°fr, un addolcitore per riportare la durezza entro il limite di 15°fr; - per gli impianti di riscaldamento con potenza minore di 350 kW, se l’acqua di riempimento o rabbocco ha durezza minore di 35°fr l’addolcimento può essere sostituito da idoneo condizionamento chimico. I condizionanti chimici previsti dalla Norma sono divisi per tipo di azione effettuata.

D.P.R. n.59 del 02/04/2009 Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dall’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, di cui alla lettera c), numeri 2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 KW all’articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, è prescritto:c) In assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di alimentazione all’impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25°F:3  -  Un  trattamento  chimico  di  condizionamento  per  impianti  di  potenza  nominale  del  focolare  complessiva  minore  o  uguale  a 100 KW;4 - Un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 KW.d) Nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 1) e 2) valgono in presenza di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.

Installazione: Norme e Decreti

 

DM 37 del 22/12/2008

Decreto che indica le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici in particolare gli impianti di distribuzione acqua calda sanitaria, impianti di riscaldamento, di condizionamento e di refrigerazione.Il decreto si applica a tutti gli impianti elettrici ed idraulici per tutti gli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso. La legge prevede che gli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento, di refrigerazione e gli impianti idrico-sanitari di qualsiasi natura e specie, occorre un progetto e l’osservanza delle normative più rigorose; in particolare i progetti di tali impianti devono essere elaborati secondo la regola d’arte, le normative UNI/CEI oppure di altri enti di normazione, appartenenti all’Unione Europea.Tutte le tipologie di impianto precedentemente citate devono quindi prevedere un corretto trattamento dell’acqua in accordo con la Norma UNI CTI 8065 - “trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile”, e con la norma UNI CTI 8884 - “caratteristiche trattamento delle acque dei circuiti di raffreddamento e umidificazione”. Oltre che la norma UNI 9182 “impianti di distribuzione d’acqua calda e fredda, criteri di progettazione, collaudo e gestione.”I suddetti impianti devono essere installati da imprese qualificate che li realizzino sempre secondo la normativa vigente e le norme UNI/CEI o di altri organismi europei.Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell’impresa installatrice, faranno parte integrante impiegati nonché ove previsto. Il progetto.

Raffreddamento ed Umidificazione: Norme e Decreti

 

Norma UNI 8884 del febbraio 1988

Norma che stabilisce le caratteristiche dell’acqua di alimento degli impianti di raffreddamento ed umidificazione e i sistemi di trattamento applicabili; Norma tecnica che definisce le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche dell’acqua di alimentazione per i circuiti di raffreddamento e di umidificazione. La Norma indica le tipologie di trattamenti dell’acqua destinati ad ottenere il corretto funzionamento degli impianti stessi.Gli impianti considerati dalla Norma sono i seguenti: - impianti di raffreddamento senza recupero; - impianti di raffreddamento a recupero parziale; - impianti di raffreddamento a recupero totale; - impianti di umidificazione adiabatica senza recupero; - impianti di umidificazione adiabatica a recupero parziale; - impianti di umidificazione diabatica (o di atomizzazione); - impianti di umidificazione per evaporazione. Le caratteristiche delle acque in circuito ed i sistemi di trattamento vengono definiti dalla Norma in funzione del tipo di impianto considerato e sono volti alla prevenzione delle problematiche derivanti dall’utilizzo dell’acqua, che sono riconducibili, in linea generale, a formazione di depositi incoerenti, formazione di depositi coerenti (incrostazioni), corrosioni e crescite biologiche.

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